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Wednesday, 23 December 2009

Bandi della Regione Sicilia per PM imprese di nuova costituzione, PM imprese femminili e PM imprese giovanili.

A distanza di un inverecondo anno esatto dall'annuncio relativo alle linee guida (di cui parlammo nel dicembre scorso) forse ci siamo.

Si è in attesa dei bandi relativi agli articoli 1 ("imprese di qualita'") e 2 ("nuova imprenditoria e imprenditoria femminile") della Legge 16 dicembre 2008, n.23 (vedi post del 16 febbraio).

Questo, in sintesi, quanto viene offerto dai bandi:

Entrambe le misure previste dagli artt. 1 e 2 prevedono l'esclusione delle impresa artigiane perché queste saranno interessate da misure di competenza di altri assessorati.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 2 della L. 23-2008 ("imprese di nuova costituzione", "imprese giovanili" e "imprese femminili") sono ammissibili alle agevolazioni le imprese - con esclusione di quelle artigiane - che, alla data di presentazione della domanda presentino tutti i seguenti requisiti:

a) siano micro, piccole o medie imprese in conformità alla vigente disciplina comunitaria;

b) appartengano ad almeno una delle seguenti categorie, come di seguito definite:

b1) imprese "di nuova costituzione";

b2) imprese "giovanili";

b3) imprese "femminili";

c) siano già iscritte nel Registro delle imprese e, quelle di servizi, costituite sotto forma di società regolari;

d) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti - non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata;

e) abbiano restituito integralmente le eventuali somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni di qualsiasi natura precedentemente concesse dalla Regione Siciliana per i quali, alla medesima data, siano inutilmente decorsi i termini per le opposizioni ovvero sia stata già pronunciata sentenza definitiva;

f) non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;

g) non rientrino tra le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 1, paragrafo 7 del Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008.

Si ricorda che, ai fini di questa misura, sono considerate "di nuova costituzione" le imprese iscritte al Registro delle imprese da non oltre 5 anni alla data di presentazione della domanda e che non siano state operanti negli ultimi tre anni.

Ai fini di cui sopra, sono considerate non operanti negli ultimi tre anni:

    * le imprese per le quali alla predetta data di presentazione della domanda non risultano ancora approvati tre bilanci o presentate tre dichiarazioni dei redditi, ovvero

    * le imprese che, per almeno uno degli ultimi tre bilanci approvati o delle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate alla predetta data, evidenzino un valore dei ricavi da vendite e/o prestazioni di servizi pari a zero.


I relativi bandi sono attesi a brevissimo. Intanto datevi il tempo di valutare se possono rappresentare per voi un'opportunità. Ci sarà la solita convergenza di interessi a farvi presentare domande: i dottori commercialisti (ok, la mia categoria), le associazioni di categoria che potranno fingere di fornirvi un servizio (a costi vero) e creare cabine di regia e tavoli tecnici, sedicenti consulenti a vario titolo, nani e ballerine, la politica e la macchina amministrativa regionale (una vecchia trabant) che si intesteranno con i nostri mal riposti soldi chissà quali meriti dopo anni di insipiente ritardo e meritata fama di inaffidabilità nel rispettare i tempi delle procedure, le camere di commercio, banche e i funzionari assessoriali regionali in missione a diaria massima.

E voi imprenditori che, talvolta irragionevolmente, potrete finalmente costruire il vostro agognato capannone industriale.

Per esperienza, vi invito a usare ragionevole prudenza: la finanza agevolata è un'opportunità ma a certe condizioni. Non sempre un bando si adatta a tutte le situazioni, a volte può rivelarsi letale o, comunque, tossico. Dovete sempre valutare le conseguenze e le opportunità offerte e confrontarle con i vostri reali bisogni e risorse.

Come sempre invito chi fosse interessato a contattarmi per tempo.

Per ulteriori informazioni potete contattarmi ai numeri 0932-681803 e 348-3807381
o per email: studiobattaglia@crescitapmi.it

Bandi della Regione Sicilia per PM imprese di nuova costituzione, PM imprese femminili e PM imprese giovanili.

A distanza di un inverecondo anno esatto dall'annuncio relativo alle linee guida (di cui parlammo nel dicembre scorso) forse ci siamo.

Si è in attesa dei bandi relativi agli articoli 1 ("imprese di qualita'") e 2 ("nuova imprenditoria e imprenditoria femminile") della Legge 16 dicembre 2008, n.23 (vedi post del 16 febbraio).

Questo, in sintesi, quanto viene offerto dai bandi:

Entrambe le misure previste dagli artt. 1 e 2 prevedono l'esclusione delle impresa artigiane perché queste saranno interessate da misure di competenza di altri assessorati.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 2 della L. 23-2008 ("imprese di nuova costituzione", "imprese giovanili" e "imprese femminili") sono ammissibili alle agevolazioni le imprese - con esclusione di quelle artigiane - che, alla data di presentazione della domanda presentino tutti i seguenti requisiti:

a) siano micro, piccole o medie imprese in conformità alla vigente disciplina comunitaria;

b) appartengano ad almeno una delle seguenti categorie, come di seguito definite:

b1) imprese "di nuova costituzione";

b2) imprese "giovanili";

b3) imprese "femminili";

c) siano già iscritte nel Registro delle imprese e, quelle di servizi, costituite sotto forma di società regolari;

d) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti - non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata;

e) abbiano restituito integralmente le eventuali somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni di qualsiasi natura precedentemente concesse dalla Regione Siciliana per i quali, alla medesima data, siano inutilmente decorsi i termini per le opposizioni ovvero sia stata già pronunciata sentenza definitiva;

f) non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;

g) non rientrino tra le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 1, paragrafo 7 del Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008.

Si ricorda che, ai fini di questa misura, sono considerate "di nuova costituzione" le imprese iscritte al Registro delle imprese da non oltre 5 anni alla data di presentazione della domanda e che non siano state operanti negli ultimi tre anni.

Ai fini di cui sopra, sono considerate non operanti negli ultimi tre anni:

    * le imprese per le quali alla predetta data di presentazione della domanda non risultano ancora approvati tre bilanci o presentate tre dichiarazioni dei redditi, ovvero

    * le imprese che, per almeno uno degli ultimi tre bilanci approvati o delle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate alla predetta data, evidenzino un valore dei ricavi da vendite e/o prestazioni di servizi pari a zero.


I relativi bandi sono attesi a brevissimo. Intanto datevi il tempo di valutare se possono rappresentare per voi un'opportunità. Ci sarà la solita convergenza di interessi a farvi presentare domande: i dottori commercialisti (ok, la mia categoria), le associazioni di categoria che potranno fingere di fornirvi un servizio (a costi vero) e creare cabine di regia e tavoli tecnici, sedicenti consulenti a vario titolo, nani e ballerine, la politica e la macchina amministrativa regionale (una vecchia trabant) che si intesteranno con i nostri mal riposti soldi chissà quali meriti dopo anni di insipiente ritardo e meritata fama di inaffidabilità nel rispettare i tempi delle procedure, le camere di commercio, banche e i funzionari assessoriali regionali in missione a diaria massima.

E voi imprenditori che, talvolta irragionevolmente, potrete finalmente costruire il vostro agognato capannone industriale.

Per esperienza, vi invito a usare ragionevole prudenza: la finanza agevolata è un'opportunità ma a certe condizioni. Non sempre un bando si adatta a tutte le situazioni, a volte può rivelarsi letale o, comunque, tossico. Dovete sempre valutare le conseguenze e le opportunità offerte e confrontarle con i vostri reali bisogni e risorse.

Come sempre invito chi fosse interessato a contattarmi per tempo.

Per ulteriori informazioni potete contattarmi ai numeri 0932-681803 e 348-3807381
o per email: studiobattaglia@crescitapmi.it

Tuesday, 10 November 2009

La valutazione degli asset immateriali

Un'azienda è composta da un insieme di asset la cui combinazione produce il risultato economico complessivo. Il metodo reddituale si basa sulla capacità dell'azienda di generare risultati economici positivi (+ricavi e/o - costi = utili) dovuti all'apporto degli asset da valutare.
In particolare il valore dell'apporto è il risultato della somma algebrica del VA (Valore attuale) dei redditi futuri, considerati per un periodo di tempo limitato o illimitato, diminuiti del rendimento normale del capitale investito.
Chi investe in un'azienda guarda al suo valore come se l'azienda avesse una vita indefinita. La vita di un'azienda si compone di 2 periodi: il primo (esplicito) fa riferimento a un ragionevole periodo di tempo per il quale si riesce a fare delle previsioni (3-6 anni).
Il secondo (implicito) è successivo al primo ed è quel periodo per il quale non è credibile fare delle previsioni puntuali dei diversi fattori che portano alla determinazione dei redditi previsti. Per questo motivo si fanno delle assunzioni di lungo termine che sostanzialmente allineano la performance aziendale alle dinamiche complessive dell'economia.
La formula è:
W = R / i
dove:   W = il valore dell'asset
            R = l'incremento di reddito medio normalizzato (cioè depurato delle componenti straordinarie) atteso
            i = il tasso di attualizzazione
Il capitale economico coincide quindi con il valore attuale di una rendita perpetua, la cui rata è rappresentata dal reddito normalizzato prospettico.
Nel caso in cui si voglia considerare un orizzonte temporale definito, e, dunque, limitato (6 anni) la formula sopra esposta dovrà essere modificata in modo da rappresentare una rendita annua posticipata di durata pari a n anni (in cui i indica il tasso di attualizzazione).
W = R / a n-1

Il tasso di attualizzazione
Ha la funzione di attualizzare i flussi economici presunti futuri, pertanto maggiore è il suo valore, minore sarà il valore attuale di tali flussi.
Se i redditi futuri fossero particolarmente incerti sarebbe opportuno utilizzare un tasso piuttosto elevato, che diminuisse l’incidenza dei flussi più lontani nel tempo e quindi più incerti.
  • Deve essere espressione del rischio di impresa, ovvero della possibilità che non vengano effettivamente conseguiti i redditi presunti che si stanno attualizzando; maggiore sarà il rischio, più elevato dovrà risultare il tasso scelto.

  • Deve sintetizzare l’andamento del mercato in cui opera l’azienda che si intende valutare, in particolare potranno essere presi in riferimento i principali indici di redditività settoriali.

  • Affinché si tratti di un tasso effettivamente reale, e non solo monetario, deve essere corretto dell’effetto inflazione: in periodi di forte aumento dei prezzi dovrà essere caricato di un maggior spread richiesto da tale fenomeno.

Si usano due criteri per la determinazione del tasso di attualizzazione: il criterio del tasso opportunità e il criterio del costo del capitale.
Con il primo criterio, il tasso di attualizzazione è sintesi del rendimento di investimenti alternativi con lo stesso grado di rischio dell’azienda che si sta valutando; ci si pone pertanto nell’ottica dell’investitore che deve individuare l’investimento più redditizio.
Il criterio del costo capitale individua invece un tasso di attualizzazione che rappresenta il costo del capitale proprio o l’ipotetico costo medio ponderato dei capitali impiegati nell’azienda (sia a titolo di capitale proprio, sia a titolo di capitale di terzi).
Noi applichiamo il primo criterio, quello del tasso opportunità.
Le componenti fondamentali del tasso opportunità (detto anche tasso equivalente) sono 3, indicate nella seguente formula:
i = i* + r + l
dove:
i = tasso di attualizzazione del reddito medio prospettico
i* = tasso di rendimento di investimenti alternativi con rischio nullo, si tratta cioè della semplice remunerazione del capitale ottenuto in prestito
r = rischio dell’azienda di non conseguire i redditi presunti futuri
l = minor liquidità dell’investimento nel capitale dell’azienda, rispetto ad investimenti alternativi
La prima componente, “i*”, rappresenta quindi il tasso di rendimento interno (il cd.TIR) di un investimento a rischio zero: si tratta pertanto del tasso di remunerazione di un capitale concesso in prestito e la cui restituzione è praticamente certa. Per tali ragioni è spesso approssimato con il tasso di rendimento dei titoli stato (BTP se si prende in considerazione un arco di riferimento medio – lungo, BOT se viceversa si considera un periodo massimo di 12 mesi).
La seconda componente, “r”, è sicuramente di difficile determinazione oggettiva. Esprime infatti il premio di rischio legato all’azienda che si sta valutando, considerando tutte le variabili della gestione: rischio di impresa legato alla perdita di fornitori o clienti, insolvenza, congiuntura economica negativa, modificazione in senso sfavorevole della legislazione, crisi del settore in cui si opera.
Infine la terza componente, “l”, considera il fatto che in genere i titoli di stato, il cui rendimento si è preso in considerazione per la determinazione della prima componente, abbiano una liquidità maggiore del capitale investito nell’azienda; pertanto si dovrà ulteriormente aumentare il tasso di attualizzazione in considerazione del periodo di tempo che richiederà quest’ultimo per diventare liquido.
È il tasso normale atteso da un investitore che consideri l’investimento in capitale di rischio nel settore in cui l’azienda opera. Il tasso utilizzato ai fini dell'attualizzazione (o capitalizzazione) del reddito è, di norma, un tasso che aggiunga al rendimento degli investimenti privi di rischio un adeguato premio per il rischio di perdere l'investimento (gli asset immateriali, nel nostro caso) che si intende conferire.
Il rischio è valutato in funzione di una serie di fattori:
  • situazione economico-sociale generale

  • tipo di attività svolta

  • incidenza dei costi fissi

  • grado di concorrenza

  • elasticità dei prezzi

  • grado di innovazione tecnologica del settore

  • rischi specifici d’impresa

  • rischio paese



La valutazione degli asset immateriali

Un'azienda è composta da un insieme di asset la cui combinazione produce il risultato economico complessivo. Il metodo reddituale si basa sulla capacità dell'azienda di generare risultati economici positivi (+ricavi e/o - costi = utili) dovuti all'apporto degli asset da valutare.
In particolare il valore dell'apporto è il risultato della somma algebrica del VA (Valore attuale) dei redditi futuri, considerati per un periodo di tempo limitato o illimitato, diminuiti del rendimento normale del capitale investito.
Chi investe in un'azienda guarda al suo valore come se l'azienda avesse una vita indefinita. La vita di un'azienda si compone di 2 periodi: il primo (esplicito) fa riferimento a un ragionevole periodo di tempo per il quale si riesce a fare delle previsioni (3-6 anni).
Il secondo (implicito) è successivo al primo ed è quel periodo per il quale non è credibile fare delle previsioni puntuali dei diversi fattori che portano alla determinazione dei redditi previsti. Per questo motivo si fanno delle assunzioni di lungo termine che sostanzialmente allineano la performance aziendale alle dinamiche complessive dell'economia.
La formula è:
W = R / i
dove:   W = il valore dell'asset
            R = l'incremento di reddito medio normalizzato (cioè depurato delle componenti straordinarie) atteso
            i = il tasso di attualizzazione
Il capitale economico coincide quindi con il valore attuale di una rendita perpetua, la cui rata è rappresentata dal reddito normalizzato prospettico.
Nel caso in cui si voglia considerare un orizzonte temporale definito, e, dunque, limitato (6 anni) la formula sopra esposta dovrà essere modificata in modo da rappresentare una rendita annua posticipata di durata pari a n anni (in cui i indica il tasso di attualizzazione).
W = R / a n-1

Il tasso di attualizzazione
Ha la funzione di attualizzare i flussi economici presunti futuri, pertanto maggiore è il suo valore, minore sarà il valore attuale di tali flussi.
Se i redditi futuri fossero particolarmente incerti sarebbe opportuno utilizzare un tasso piuttosto elevato, che diminuisse l’incidenza dei flussi più lontani nel tempo e quindi più incerti.
  • Deve essere espressione del rischio di impresa, ovvero della possibilità che non vengano effettivamente conseguiti i redditi presunti che si stanno attualizzando; maggiore sarà il rischio, più elevato dovrà risultare il tasso scelto.

  • Deve sintetizzare l’andamento del mercato in cui opera l’azienda che si intende valutare, in particolare potranno essere presi in riferimento i principali indici di redditività settoriali.

  • Affinché si tratti di un tasso effettivamente reale, e non solo monetario, deve essere corretto dell’effetto inflazione: in periodi di forte aumento dei prezzi dovrà essere caricato di un maggior spread richiesto da tale fenomeno.

Si usano due criteri per la determinazione del tasso di attualizzazione: il criterio del tasso opportunità e il criterio del costo del capitale.
Con il primo criterio, il tasso di attualizzazione è sintesi del rendimento di investimenti alternativi con lo stesso grado di rischio dell’azienda che si sta valutando; ci si pone pertanto nell’ottica dell’investitore che deve individuare l’investimento più redditizio.
Il criterio del costo capitale individua invece un tasso di attualizzazione che rappresenta il costo del capitale proprio o l’ipotetico costo medio ponderato dei capitali impiegati nell’azienda (sia a titolo di capitale proprio, sia a titolo di capitale di terzi).
Noi applichiamo il primo criterio, quello del tasso opportunità.
Le componenti fondamentali del tasso opportunità (detto anche tasso equivalente) sono 3, indicate nella seguente formula:
i = i* + r + l
dove:
i = tasso di attualizzazione del reddito medio prospettico
i* = tasso di rendimento di investimenti alternativi con rischio nullo, si tratta cioè della semplice remunerazione del capitale ottenuto in prestito
r = rischio dell’azienda di non conseguire i redditi presunti futuri
l = minor liquidità dell’investimento nel capitale dell’azienda, rispetto ad investimenti alternativi
La prima componente, “i*”, rappresenta quindi il tasso di rendimento interno (il cd.TIR) di un investimento a rischio zero: si tratta pertanto del tasso di remunerazione di un capitale concesso in prestito e la cui restituzione è praticamente certa. Per tali ragioni è spesso approssimato con il tasso di rendimento dei titoli stato (BTP se si prende in considerazione un arco di riferimento medio – lungo, BOT se viceversa si considera un periodo massimo di 12 mesi).
La seconda componente, “r”, è sicuramente di difficile determinazione oggettiva. Esprime infatti il premio di rischio legato all’azienda che si sta valutando, considerando tutte le variabili della gestione: rischio di impresa legato alla perdita di fornitori o clienti, insolvenza, congiuntura economica negativa, modificazione in senso sfavorevole della legislazione, crisi del settore in cui si opera.
Infine la terza componente, “l”, considera il fatto che in genere i titoli di stato, il cui rendimento si è preso in considerazione per la determinazione della prima componente, abbiano una liquidità maggiore del capitale investito nell’azienda; pertanto si dovrà ulteriormente aumentare il tasso di attualizzazione in considerazione del periodo di tempo che richiederà quest’ultimo per diventare liquido.
È il tasso normale atteso da un investitore che consideri l’investimento in capitale di rischio nel settore in cui l’azienda opera. Il tasso utilizzato ai fini dell'attualizzazione (o capitalizzazione) del reddito è, di norma, un tasso che aggiunga al rendimento degli investimenti privi di rischio un adeguato premio per il rischio di perdere l'investimento (gli asset immateriali, nel nostro caso) che si intende conferire.
Il rischio è valutato in funzione di una serie di fattori:
  • situazione economico-sociale generale

  • tipo di attività svolta

  • incidenza dei costi fissi

  • grado di concorrenza

  • elasticità dei prezzi

  • grado di innovazione tecnologica del settore

  • rischi specifici d’impresa

  • rischio paese



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