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Friday, 21 January 2011

Regione Sicilia: bando per agevolazioni alle imprese turistiche in Sicilia (bis)

Sarà a giorni pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia il bando già pubblicato e revocato relativo alla ricettività alberghiera. Dalla pubblicazione in gazzetta decorreranno 120 giorni per la presentazione dei progetti.
Sono stanziati oltre 125 milioni di euro.

La competenza passa dall'assessorato al turismo all'assessorato attività produttive.

Beneficiarie sono le Piccole e Medie Imprese in possesso dei seguenti requisiti:


  • siano già iscritte nei relativi registri delle imprese
  • non rientrino tra le imprese in difficoltà (così come definito dall'art. 1 par.7 del regolamento CE del 06.08.2008)
  • dimostrino di possedere adeguate risorse economiche al fine di garantire la quota di investimento non coperta dal contributo,  attraverso attestazione rilasciata da un istituto di credito, comprovante la solidità finanziaria dell'impresa istante, la reale capacità di far fronte sia alla quota di cofinanziamento a proprio carico che alle esigenze tecniche ed agli impegni finanziari assunti.
  • abbiano restituito integralmente eventuali somme dovute per i procedimenti di revoca di agevolazione di qualsiasi natura precedentemente concesse dalla Regione Siciliana.
L'agevolazione consiste nell'erogazione di contributi in conto impianti del 50% delle spese ammissibili (40% per le medie imprese).

Le attività previste sono:
  1. attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere
  2. attività di ristorazione direttamente correlate ad una attività ricettiva esistente
  3. attività sportive direttamente correlate ad un'attività ricettiva esistente
  4. attività inerenti il benessere fisico della persona direttamente correlate ad una attività ricettiva esistente
  5. attività inerenti la congressualità direttamente correlate ad una attività ricettiva esistente
Le tipologie dell'offerta turistica sono le seguenti:
  • Alberghi
  • Motels
  • Villaggi Albergo
  • Residenze turistico alberghiere
  • Campeggi
  • Villaggi turistici
  • Esercizi di affittacamere
  • Case ed appartamenti per vacanze
  • Case per ferie
  • Ostelli per la gioventù
  • Rifugi alpini
  • Aziende turistico residenziali
  • Turismo rurale

Le tipologie di attività ammesse sono:
  1. attivazione di nuova attività ricettiva
  2. ampliamento di attività ricettiva esistente
  3. riqualificazione di attività ricettiva esistente
  4. riattivazione di attività ricettiva esistente
  5. attivazione di nuove attività di completamento correlate ad una struttura ricettiva esistente
  6. ampliamento di esistenti attività di completamento correlate ad una struttura ricettiva esistente

I programmi d'investimento, pena l'esclusione, dovranno essere corredati da un progetto tecnico definitivo contenente i seguenti elaborati:
  • relazione descrittiva redatta in conformità dell'art. 26 del D.R 554/1999
  • elaborati grafici redatti in conformità dell'art. 30 del DPR 554/1999
  • disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici redatto in conformità dell'art.32 del DPR 554/1999
  • computo metrico estimativo redatto in conformità dell'art. 34 del DPR 554/1999
  • quadro economico: al fine di una verifica della rispondenza, gli importi risultanti dal quadro economico dovranno rifluire negli appositi punti dell'allegato tecnico del Business Plan.

Il progetto tecnico definitivo dovrà possedere alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione al bando tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento edilizio (concessioni, autorizzazioni).

Dal Business Plan dovrà risultare evidente la congruità economica e finanziaria dell'iniziativa. Particolare attenzione va posta nella descrizione dell'organizzazione e del campo di attività dell'impresa, del programma di investimenti, con particolare riguardo alle ragioni che ne giustificano la realizzaizone, del prodotto/servizio, del mercato di riferimento, dell'organizzazione dei fattori produttivi, delle tematiche ambientali.

Una serie di previsioni regolano l'attribuzione dei punteggi. 

Regione Sicilia: bando per agevolazioni alle imprese turistiche in Sicilia (bis)

Sarà a giorni pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia il bando già pubblicato e revocato relativo alla ricettività alberghiera. Dalla pubblicazione in gazzetta decorreranno 120 giorni per la presentazione dei progetti.
Sono stanziati oltre 125 milioni di euro.

La competenza passa dall'assessorato al turismo all'assessorato attività produttive.

Beneficiarie sono le Piccole e Medie Imprese in possesso dei seguenti requisiti:


  • siano già iscritte nei relativi registri delle imprese
  • non rientrino tra le imprese in difficoltà (così come definito dall'art. 1 par.7 del regolamento CE del 06.08.2008)
  • dimostrino di possedere adeguate risorse economiche al fine di garantire la quota di investimento non coperta dal contributo,  attraverso attestazione rilasciata da un istituto di credito, comprovante la solidità finanziaria dell'impresa istante, la reale capacità di far fronte sia alla quota di cofinanziamento a proprio carico che alle esigenze tecniche ed agli impegni finanziari assunti.
  • abbiano restituito integralmente eventuali somme dovute per i procedimenti di revoca di agevolazione di qualsiasi natura precedentemente concesse dalla Regione Siciliana.
L'agevolazione consiste nell'erogazione di contributi in conto impianti del 50% delle spese ammissibili (40% per le medie imprese).

Le attività previste sono:
  1. attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere
  2. attività di ristorazione direttamente correlate ad una attività ricettiva esistente
  3. attività sportive direttamente correlate ad un'attività ricettiva esistente
  4. attività inerenti il benessere fisico della persona direttamente correlate ad una attività ricettiva esistente
  5. attività inerenti la congressualità direttamente correlate ad una attività ricettiva esistente
Le tipologie dell'offerta turistica sono le seguenti:
  • Alberghi
  • Motels
  • Villaggi Albergo
  • Residenze turistico alberghiere
  • Campeggi
  • Villaggi turistici
  • Esercizi di affittacamere
  • Case ed appartamenti per vacanze
  • Case per ferie
  • Ostelli per la gioventù
  • Rifugi alpini
  • Aziende turistico residenziali
  • Turismo rurale

Le tipologie di attività ammesse sono:
  1. attivazione di nuova attività ricettiva
  2. ampliamento di attività ricettiva esistente
  3. riqualificazione di attività ricettiva esistente
  4. riattivazione di attività ricettiva esistente
  5. attivazione di nuove attività di completamento correlate ad una struttura ricettiva esistente
  6. ampliamento di esistenti attività di completamento correlate ad una struttura ricettiva esistente

I programmi d'investimento, pena l'esclusione, dovranno essere corredati da un progetto tecnico definitivo contenente i seguenti elaborati:
  • relazione descrittiva redatta in conformità dell'art. 26 del D.R 554/1999
  • elaborati grafici redatti in conformità dell'art. 30 del DPR 554/1999
  • disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici redatto in conformità dell'art.32 del DPR 554/1999
  • computo metrico estimativo redatto in conformità dell'art. 34 del DPR 554/1999
  • quadro economico: al fine di una verifica della rispondenza, gli importi risultanti dal quadro economico dovranno rifluire negli appositi punti dell'allegato tecnico del Business Plan.

Il progetto tecnico definitivo dovrà possedere alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione al bando tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento edilizio (concessioni, autorizzazioni).

Dal Business Plan dovrà risultare evidente la congruità economica e finanziaria dell'iniziativa. Particolare attenzione va posta nella descrizione dell'organizzazione e del campo di attività dell'impresa, del programma di investimenti, con particolare riguardo alle ragioni che ne giustificano la realizzaizone, del prodotto/servizio, del mercato di riferimento, dell'organizzazione dei fattori produttivi, delle tematiche ambientali.

Una serie di previsioni regolano l'attribuzione dei punteggi. 

Il pagamento tardivo dell'assegno.

Abbiamo visto in un post precedente quali siano le conseguenze dell'emissione di un assegno non coperto, cioè senza provvista, senza i fondi necessari al pagamento presso il conto corrente dell'emittente.
Vi ricordo che in tal caso si incorre in un illecito amministrativo punito dalla legge con sanzioni amministrative e con la c.d. "revoca di sistema".

Con un "pagamento tardivo" è possibile evitare le suddette conseguenze. Per pagamento tardivo si intende quello effettuato entro 60 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione dell'assegno ai fini dell'incasso. L'emittente dovrà pagare, oltre all'importo dovuto, anche una serie di oneri accessori:
- penale del 10% della somma
- interessi legali per il periodo fra la data di presentazione all'incasso e quella del pagamento tardivo
- le spese relative al protesto.

La banca deve comunicare entro il 10° giorno dalla presentazione dell'assegno il "preavviso di revoca" con cui informa il cliente della mancanza di provvista e della possibilità di evitare le sanzioni e la revoca di sistema con un pagamento tardivo dell'assegno.

Il pagamento tardivo, quando è comprensivo degli oneri accessori, esclude sia le sanzioni che l'iscrizione alla CAI.
L'emittente dovrà produrre la prova del pagamento (liberatoria) alla banca trattaria entro 60 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione dell'assegno ai fini dell'incasso.
In caso di protesto, tale prova dovrà essere fornita anche al notaio o segretario comunale o ufficiale giudiziario che ha redatto l'atto di protesto, al fine di evitare l'applicazione di sanzioni amministrative.

Il pagamento tardivo dell'assegno.

Abbiamo visto in un post precedente quali siano le conseguenze dell'emissione di un assegno non coperto, cioè senza provvista, senza i fondi necessari al pagamento presso il conto corrente dell'emittente.
Vi ricordo che in tal caso si incorre in un illecito amministrativo punito dalla legge con sanzioni amministrative e con la c.d. "revoca di sistema".

Con un "pagamento tardivo" è possibile evitare le suddette conseguenze. Per pagamento tardivo si intende quello effettuato entro 60 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione dell'assegno ai fini dell'incasso. L'emittente dovrà pagare, oltre all'importo dovuto, anche una serie di oneri accessori:
- penale del 10% della somma
- interessi legali per il periodo fra la data di presentazione all'incasso e quella del pagamento tardivo
- le spese relative al protesto.

La banca deve comunicare entro il 10° giorno dalla presentazione dell'assegno il "preavviso di revoca" con cui informa il cliente della mancanza di provvista e della possibilità di evitare le sanzioni e la revoca di sistema con un pagamento tardivo dell'assegno.

Il pagamento tardivo, quando è comprensivo degli oneri accessori, esclude sia le sanzioni che l'iscrizione alla CAI.
L'emittente dovrà produrre la prova del pagamento (liberatoria) alla banca trattaria entro 60 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione dell'assegno ai fini dell'incasso.
In caso di protesto, tale prova dovrà essere fornita anche al notaio o segretario comunale o ufficiale giudiziario che ha redatto l'atto di protesto, al fine di evitare l'applicazione di sanzioni amministrative.

Wednesday, 15 December 2010

Assegni bancari e la revoca di sistema.

Continuiamo a trattare le piacevolezze degli inghippi cui si può incorrere con gli assegni bancari.
In particolare, come scrivevo in un post precedente, quando un assegno viene emesso senza autorizzazione o senza provvista, si mette in moto la procedura denominata "Revoca di sistema". La revoca di sistema ha per conseguenza l'inibizione ad emettere assegni bancari per 6 mesi, con l'obbligo del cliente a restituire alla banca il blocchetto con quelli non ancora utilizzati.

Quando viene emesso un assegno senza autorizzazione o senza copertura la banca può non effettuare alcun pagamento per i titoli presentati all'incasso, ed è obbligata a procedere a segnalare la cosa alla CAI che, ahimé, non è il Club Alpino Italiano ma la Centrale di Allarme Interbancaria, archivio gestito dalla Banca d'Italia presso il quale si segnalano e vengono raccolti gli utilizzi anomali di assegni bancari e postali e delle carte di pagamento. Le segnalazioni avvengono da parte delle banche, uffici postali, intermediari finanziari, prefetti e l'autorità giudiziaria. E' possibile acccedere liberamente solo ai dati non nominativi (estremi degli assegni e delle carte bloccati, smarriti o rubati). Invece l'accesso ai dati nominativi può essere effettuato solo dalle filiali della Banca d'Italia, dagli enti segnalanti, dai diretti interessati o da persone da essi delegati presso gli enti segnalanti stessi.

Quando si viene iscritti alla CAI la revoca di sistema è automatica.

L'obbligo di iscrizione alla CAI si declina in diverso modo, a seconda che vi sia stata mancanza di autorizzazione o mancanza di provvista. Nel primo caso l'iscrizione del nominativo del traente deve essere effettuata dalla banca trattaria entro e non oltre il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, senza bisogno di ulteriori formalità. Nel secondo caso il traente può evitare la segnalazione alla CAI con un pagamento tardivo.

Parleremo del pagamento tardivo in un successivo post.

Assegni bancari e la revoca di sistema.

Continuiamo a trattare le piacevolezze degli inghippi cui si può incorrere con gli assegni bancari.
In particolare, come scrivevo in un post precedente, quando un assegno viene emesso senza autorizzazione o senza provvista, si mette in moto la procedura denominata "Revoca di sistema". La revoca di sistema ha per conseguenza l'inibizione ad emettere assegni bancari per 6 mesi, con l'obbligo del cliente a restituire alla banca il blocchetto con quelli non ancora utilizzati.

Quando viene emesso un assegno senza autorizzazione o senza copertura la banca può non effettuare alcun pagamento per i titoli presentati all'incasso, ed è obbligata a procedere a segnalare la cosa alla CAI che, ahimé, non è il Club Alpino Italiano ma la Centrale di Allarme Interbancaria, archivio gestito dalla Banca d'Italia presso il quale si segnalano e vengono raccolti gli utilizzi anomali di assegni bancari e postali e delle carte di pagamento. Le segnalazioni avvengono da parte delle banche, uffici postali, intermediari finanziari, prefetti e l'autorità giudiziaria. E' possibile acccedere liberamente solo ai dati non nominativi (estremi degli assegni e delle carte bloccati, smarriti o rubati). Invece l'accesso ai dati nominativi può essere effettuato solo dalle filiali della Banca d'Italia, dagli enti segnalanti, dai diretti interessati o da persone da essi delegati presso gli enti segnalanti stessi.

Quando si viene iscritti alla CAI la revoca di sistema è automatica.

L'obbligo di iscrizione alla CAI si declina in diverso modo, a seconda che vi sia stata mancanza di autorizzazione o mancanza di provvista. Nel primo caso l'iscrizione del nominativo del traente deve essere effettuata dalla banca trattaria entro e non oltre il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, senza bisogno di ulteriori formalità. Nel secondo caso il traente può evitare la segnalazione alla CAI con un pagamento tardivo.

Parleremo del pagamento tardivo in un successivo post.

Monday, 29 November 2010

L'emissione di assegno senza provvista.

Nell'ambito dell'attività d'impresa, è esperienza frequente quella di rilasciare a pagamento un assegno con "preghiera" di scambiarlo dopo una certa data. In un mondo di agnostici e atei, capita spesso che la preghiera resti inaudita e che il portatore si presenti in banca a scambiarlo, spesso anche con un largo sorriso, o che l'assegno finisca per essere portato all'incasso per un disguido qualunque, innocente quanto grave.

Sia chiaro che l'assegno è sempre pagabile a vista e che rilasciare un assegno con data in bianco o postdatarlo costituisce una forma di evasione dell'imposta di bollo che altrimenti andrebbe apposta alla cambiale, lo strumento vocato a queste forme di pagamento dilazionate. Però nella prassi commerciale accade di rilasciare assegni postdatati, che sono formalmente "irregolari".

Cosa accade nel caso in cui l'assegno presentato per il pagamento entro il termine utile sia senza provvista, cioè non sia coperto perché sul conto mancano le somme necessarie affinché la banca effettui il pagamento?

Beh, innanzitutto si incorre in un illecito amministrativo puntito dalla legge con sanzioni amministrative e con la c.d. "revoca di sistema", ai sensi della L.386/90 (modificata dal D.Lgsl 507/99). Le sanzioni pecuniarie variano da € 516 a € 3.099 e si incrementano nel caso di importo facciale superiore a a € 10.329 o di reiterazione. La stessa inosservanza della sanzioni amministrative può essere punita con la reclusione.

Le suddette sanzioni possono essere evitate con il c.d. "pagamento tardivo", che comunque costituisce un aggravio di costi per l'emittente. Parleremo del pagamento tardivo in un successivo post.

Un'ulteriore conseguenza può essere il protesto, che si ha quando viene accertato con atto pubblico il mancato pagamento dell'assegno e ne viene data pubblicità con la pubblicazione sul bollettino dei protesti. Il risultare protestati non è la cosa più divertente del mondo, perché si hanno une serie di conseguenze nei confronti di finanziatori, fornitori e, a volte, clienti. Approfondiremo il protesto in un successivo post.

Oltre alle sanzioni pecuniarie, in caso di particolare gravità dell'illecito o di importi elevati dell'assegno, il Prefetto può infliggere altre sanzioni che comportano il divieto di emettere altri assegni bancari per un periodo non inferiore a due anni (in casi ancora più gravi si può anche giungere all'interdizione dall'esercizio di attività professionale o imprenditoriale, interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imrepse, incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione).

Nel prossimo post vedremo in cosa consiste la c.d. Revoca di Sistema, altra meraviglia amministrativa che non risulta tra le più divertenti.

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